
Con riferimento al contenuto della fattura è stato previsto che
la fattura debba indicare: un numero progressivo che la identifichi in modo
univoco. A tal proposito, nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha
opportunamente chiarito che è possibile continuare con la prassi di numerare le
fatture in modo progressivo per anno solare; il numero di partita IVA del
soggetto cessionario, sia esso stabilito in Italia ovvero in un altro Stato
membro dell’UE, mentre in caso di privato è necessario indicare il codice
fiscale; annotazioni semplificate quando
si tratta di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o soggette a
regime speciale del margine.
Al fine di armonizzare gli adempimenti in ambito
comunitario, inoltre, sempre dal 1° gennaio è stata introdotta una nuova
tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni
intracomunitarie.
Per le operazioni attive, il termine ultimo per l'emissione
della fattura è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione con competenza risalente al mese di inizio del trasporto.
Per
le operazioni passive, la fattura deve essere integrata entro il 15 del mese
successivo alla ricezione, con assolvimento dell'obbligo iva nel mese di
effettuazione dell'operazione (che coincide con l'inizio del trasporto per gli
acquisti e cessioni intracomunitarie e con il momento di ultimazione della prestazione
o il momento del pagamento, se precedente, per le prestazioni di servizi).
In
caso di mancata ricezione della fattura, il cessionario deve emettere
autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione. L’obbligo di fatturazione è stato esteso alle operazioni non
rilevanti territorialmente in Italia effettuate nei confronti di un soggetto
passivo d’imposta UE o nei confronti di qualunque soggetto Extra UE.
Per le
operazioni di importo non superiore a 100,00.= euro è prevista la possibilità di
emettere la fattura semplificata, per la quale non è richiesto l’inserimento di
tutti i dati anagrafici del cliente ma solo della partita iva.
La fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intra UE e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro Stato UE.
Dott.ssa Manuela Giacometti, Studio Sac di Bosso Carola & C. - Studio Bava