Un signore aveva avuto l'idea di creare una hot-line, trovando i papabili clienti su una community. Quelli, in cambio di una ricarica telefonica potevano godersi lo spettacolo di foto con protagonista la moglie. Precisiamo, per onor di cronaca, che le ricariche dovevano essere fatte sulle utenze dei due e venivano poi monetizzate.
L'attività è durata finchè il signore è stato iscritto nel registro degli indagati.
La Terza sezione penale della Cassazione (sentenza
1164 del 9 gennaio 2013) ha accolto il ricorso del marito perché la vendita di
immagini si è svolta di comune accordo: "non solo non è emersa alcuna forma
di coazione o semplicemente induzione da parte dell'indagato nei confronti
della moglie, bensì esattamente il contrario, vale a dire una comune
'intraprendenza' nell'avviare i contatti sulle chat line". I giudici
aggiungono anche che "non si può che prendere atto, senza ulteriori
commenti, della lucrosa ma non illecita attività posta in essere dal marito,
d'intesa e con la collaborazione della moglie". E a questo punto è
scattato anche l'annullamento del provvedimento che disponeva il sequestro dei
conti correnti dell'indagato, così come dei vari telefoni cellulari ed
apparecchiature elettroniche impiegate per l'attività.
Inoltre la
Corte ha ribadito il concetto e significato di meretricio, proprio per
differenziarlo da altre attività come lap-dance o hot-line, che come già
ribadito in passato, necessita di interazione diretta, tra cliente e
"prestatrice d'opera". Per la Corte la prostituzione consiste nel
"fatto di mettere il proprio corpo alla mercé altrui disponendone, dietro
corrispettivo, secondo la volontà dello stesso".