Il libro degli inventari, così
come disposto dagli articoli 2214 e 2217 c.c., deve essere redatto
dall’imprenditore che esercita un’attività commerciale, con la sola esclusione
dei piccoli imprenditori, ovvero gli artigiani, i coltivatori diretti del
fondo, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia (art. 2083 c.c.).
Fiscalmente l’obbligo è previsto dall’art. 14, c. 1,
let. a), DPR n. 600/73, nel quale è prescritto che le società, gli enti e gli
imprenditori commerciali di cui al comma 1 dell’art. 13 DPR n.600/73, ossia i
soggetti d’impresa obbligati alla tenuta delle scritture contabili, devono
tenere, fra gli altri, il libro degli inventari.
Restano esclusi i soggetti con contabilità semplificata come definita ex articolo 18 DPR 600/73, per i quali è obbligatoria la sola tenuta dei registri ai fini IVA.
