
Nel caso in esame la moglie aveva richiesto il risarcimento
del danno al marito che aveva venduto un immobile in comunione senza il suo consenso,
dichiarando di essere celibe e proprietario esclusivo e, successivamente, ne
aveva acquistato altro di valore superiore che ricadeva, al pari del
precedente, nella comunione legale. Nei primi due gradi di giudizio la moglie
vedeva rigettate le proprie domande. La Corte di Cassazione (n.23199 del
17.12.12) affermava il diritto della moglie al risarcimento del danno in quanto
i precedenti giudici avevano erroneamente dato rilievo dirimente all’acquisto
da parte del marito del secondo appartamento, di valore superiore, quando
l’indagine doveva arrestarsi all’accertamento dell’illegittimità della condotta
dello stesso, derivante dal fatto che la vendita dell’appartamento era avvenuta
contro la volontà della moglie.