Con riferimento ai tratti di strada comunale, in riferimento a quali il Comune assume a tutti gli effetti la qualifica di "custode", si applica l'art 2051 c.c. a mente del quale la responsabilità risarcitoria, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno arrecato, si imputerà al soggetto che è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa essendone, per l'appunto, il custode. Trattasi di una responsabilità oggettiva.
In tema di "danni da insidia stradale" si può ritenere applicabile tout court l'art. 2051 c.c. anche al Comune, in riferimento, evidentemente, ai tratti di strada comunale rispetto ai quali l'Ente pubblico è destinato ad assumere a tutti gli effetti la quaifica di custode (Tribunale di Verona,sez. II civ.,sentenza n. 1951/12).
La ratio della pronuncia è che una volta accertati la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art 2051 c.c., quali la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (ergo la strada) e il danno arrecato, potrà configurarsi una responsabilità oggettiva in capo al Comune che è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa essendone per l'appunto il custode. Tale impostazione incide sul piano probatorio in quanto una volta che l'attore (ergo danneggiato) abbia dato prova del nesso causale, incomberà all'Ente convenuto (ergo Comune), dare la prova del caso fortuito, alquanto rigoroso, per liberarsi dalla responsabilità.
Per caso fortuito non deve intendersi la "mera assenza di colpa del custode" ma deve trattarsi di un vero e proprio fattore esterno alla cosa (ergo danno), dotato dei caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode in modo che esulino dalla sua sfera di controllo e dall'attività di manutenzione da Esso esigibile.
