L’11 dicembre ultimo scorso, al fine di evitare sanzioni per
infrazione da parte della U.E., è stato firmato il D.L. n. 216 il cui articolo
3, in recepimento della direttiva 2010/18/UE dell’8.3.2010, attua l’accordo
quadro riveduto in materia di congedo parentale. Volendo fare il punto della
situazione possiamo ricordare quanto prevede attualmente la normativa in
merito. Nei primi otto anni di età del bambino i genitori, lavoratori
dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente
come segue: la madre per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a
6 mesi, il padre per 7 mesi.
Nel caso di riposi giornalieri del padre, l’art.
40 del D.Lgs. 151/2001, T.U. sulla maternità e paternità, precisa che egli può
fruire di tali permessi anche qualora la madre non sia lavoratrice dipendente,
ma autonoma o casalinga. In quest’ultimo caso, però, dovrà dimostrare che la
stessa è impegnata in altre attività.
Nell’ipotesi in cui
il congedo parentale sia fruito da entrambi i genitori, il periodo di congedo
totale non può superare il limite di 11 mesi; nell’ipotesi di presenza di un
solo genitore il periodo di astensione, continuativo o frazionato, non può
superare i 10 mesi; i genitori adottivi o affidatari possono usufruire del
congedo parentale entro i primi 8 anni dall’ingresso in famiglia, a prescindere
dall’età del bambino e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.
In relazione ai congedi di cui sopra la norma prevede che il lavoratore sia
tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso di almeno 15 giorni (fatti salvi
casi di impossibilità oggettiva).
Il D.L. 216, con cui l’Esecutivo attua
l’accordo quadro in tema di congedo parentale, mette a punto le norme previste
dal Testo Unico in materia di maternità e paternità prevedendo la facoltà del
lavoratore di poter fruire del congedo parentale anche su base oraria. Viene
previsto, inoltre, che all’atto della richiesta da parte del lavoratore, questi
dovrà indicare al datore di lavoro anche l’inizio e fine del periodo di
congedo.
Da ultimo, sempre demandando la messa a punto alla contrattazione collettiva, invita lavoratore e datore di lavoro, durante il periodo di congedo, a concordare misure di ripresa dell’attività lavorativa. E questo è assai sibillino e ci si augura che in sede di contrattazione collettiva se ne chiarisca il reale significato.
