
La circolare INPS 128 del 2/11/2012 ha riassunto i
principali aspetti del contratto di apprendistato disciplinato dal T.U.
167/2011, soffermandosi sui profili contributivi.
L'INPS ha chiarito le
istruzioni sugli incentivi previsti dalla legge di stabilità 2012 (art. 22
l.183/11) che aveva introdotto lo sgravio totale della contribuzione per i
primi 3 anni di contratto, fino al 31.12.2016, con riferimento alle aziende
fino ai 9 dipendenti (per quelli successivi al terzo anno, resta confermata
l’aliquota del 10% fino a scadenza del contratto).
Per usufruire di questi
benefici, il datore di lavoro dovrà presentare una dichiarazione che attesti il
rispetto di tale requisito occupazionale, senza cui sarà tenuto a restituire le
agevolazioni ricevute.
Quanto agli altri aspetti, la Riforma Fornero (L.92/12) ha introdotto un periodo di durata minima del contratto di apprendistato di 6 mesi (con eccezione per l’apprendistato stagionale); inoltre, dal 1/01/2013, il numero di apprendisti assunti dall’azienda o tramite agenzia interinale non potrà superare il rapporto 3/2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio, il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio per le aziende che occupano meno di 10 lavoratori, il numero di 3 per le aziende prive o con meno di 3 lavoratori qualificati o specializzati.