L’art.1,
c.9, lett.e) L.92/2012, con una modifica all’art.5, c.2, D.lgs. 368/01, ha
aumentato il periodo in cui, scaduto il contratto a termine (anche prorogato),
è possibile la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro, senza che operi la
conversione in rapporto a tempo indeterminato.
La prosecuzione è ora consentita
fino a 30 gg per contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi e fino a 50
gg per i contratti di durata superiore ai 6 mesi.
A fronte di una prosecuzione
di fatto del rapporto, la legge riconosce al lavoratore un incremento della
retribuzione dovuta pari al 20% fino al 10° giorno di lavoro e pari al 40% per
i successivi.
Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l’impiego
competente, entro la scadenza del termine contrattuale, che il rapporto
continuerà e la durata della prosecuzione (cfr. Decreto Min. Lav. GU
26.10.2012, in vigore dal 25/11/12 e nota Min.Lav.15322/12).
Il lavoratore potrà far valere in sede giudiziale la conversione a tempo indeterminato a partire dal 30° o 50° giorno di prosecuzione di fatto del lavoro, non rilevando, invece, tacendo la legge, l’eventuale mancata comunicazione preventiva al C.P.I..
