
L’articolo 73 D.P.R. 309/90 prevede come reato la produzione di sostanze stupefacenti e, fra le varie modalità di produzione, è menzionata la coltivazione.
Poiché il termine usato è coltivazione, quindi anche modesta cura di poche piante, e non piantagione cioè coltura di grandi dimensioni, appare punibile anche il far crescere poche piantine in casa.
Nel tempo la Suprema Corte si è espressa contraddittoriamente: con sentenza nr. 25674/2011 si decideva: “la coltivazione di una sola piantina di canapa indiana non è idonea a porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica”; al contrario con la recentissima sentenza n. 45919/12, con riferimento alla coltivazione di 4 piantine ha sancito: “qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti costituisce condotta penalmente rilevante”
Questione dunque aperta: non è punibile la detenzione di un modesto quantitativo destinato ad uso personale, ma la coltivazione è vietata; L’intero impianto normativo lascia ampio spazio interpretativo al Magistrato che deve tener conto della effettiva destinazione d’uso e della necessità di tutelare il bene della salute e sicurezza pubblica.