La legge non prevede alcun divieto di svolgimento di attività lavorativa nel periodo di cassa integrazione.
Tuttavia, il lavoratore
che svolge attività autonoma o dipendente, a tempo determinato, in periodo di
cassa integrazione, non ha diritto alle integrazioni salariali per le giornate
effettuate; invece, gli può essere corrisposta in godimento una quota di Cig
nell’ipotesi che, a consuntivo, il reddito da lavoro risulti di importo
inferiore a quanto percepito come indennità (caso contrario nulla è dovuto a
titolo di Cig).
Se il lavoratore vuole comunque iniziare un'attività
lavorativa, dovrà effettuare obbligatoriamente una comunicazione preventiva di
inizio attività all'INPS, al proprio datore di lavoro ed al Centro per
l'Impiego. In costanza di rapporto di lavoro, anche sospeso per effetto di
ammortizzatori sociali, il lavoratore dovrà osservare l’obbligo di fedeltà
sancito dall’articolo 2105 del codice civile.
E’ prevista facoltà di lavorare durante i periodi di cassa integrazione utilizzando il lavoro accessorio (con uso dei vouchers e senza contratto di lavoro), in tutti i settori produttivi e con un limite massimo di 3.000,oo.= euro per anno solare.
