
La legge n. 69/2009 ha introdotto nel nostro ordinamento il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli articoli 702 bis, ter e quater c.p.c.. Tale procedimento è alternativo rispetto a quello ordinario in quanto prevede una istruzione sommaria per favorire una celere definizione della controversia. E' dunque considerato un procedimento speciale e a cognizione sommaria.
Tale procedimento può essere intrapreso esclusivamente per le cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica e spetta a chi propone la domanda la scelta tra rito ordinario e rito speciale, fermo restando il potere del giudice di disporne il mutamento ove ritenga non sufficiente per la definizione della causa una istruttoria sommaria.
La domanda va proposta con ricorso e contiene gli stessi elementi previsti per l'atto di citazione di cui all'articolo 163 c.p.c., ad esclusione ovviamente della data dell'udienza; il convenuto deve costituirsi, depositando in cancelleria la comparsa di risposta, non oltre dieci giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata dal giudice con decreto.
Alla prima udienza, il giudice valuta se la causa possa o meno essere decisa con cognizione sommaria: nel primo caso egli, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno, essendo interamente lasciate alla sua discrezionalità le scelte sullo svolgimento del procedimento - ecco perché è preferibile scegliere questo rito quando la causa è documentale, ovvero la domanda proposta è sostenuta da materiale probatorio sufficiente senza necessità di assumere ulteriori mezzi di prova; nel secondo caso, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. e il processo prosegue con le forme ordinarie.
Il procedimento si conclude con ordinanza provvisoriamente esecutiva appellabile nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione; oltre questo termine il provvedimento produrrà gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato.