In
tema di responsabilità medica e della struttura ospedaliera la Corte di
Cassazione ha espresso in più occasioni un principio di particolare interesse
per il paziente, stabilendo che a colui che ha subito un danno ed agisce in
giudizio per ottenerne il risarcimento, spetterà soltanto l’onere di dimostrare
il mancato raggiungimento del risultato o l’inesatta esecuzione della
prestazione sanitaria.
Sarà invece la struttura sanitaria che, per sottrarsi ad
una sentenza di condanna al pagamento dei danni, dovrà provare la corretta
esecuzione della prestazione a suo carico.
Anche in una recentissima sentenza,
la Suprema Corte ha applicato tale principio accogliendo il ricorso dei
genitori di un bambino che avevano azionato una causa contro il medico e la
struttura ospedaliera, dopo che il figlio aveva completamente perso la vista
all’occhio destro e aveva contratto una forte miopia all’occhio sinistro.
La Cassazione ha stabilito che il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto a quella normalmente realizzata sulla base di una condotta improntata alla dovuta diligenza, mentre all'ospedale, la cui colpa si presume, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile.
