Chi ha proposto domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 D.lgs. 387/03 e ha subito ingiustamente un irrimediabile ritardo nella conclusione del procedimento da parte dell'ente regionale proposto, può ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal silenzio serbato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.lgs. 104/10.
Le perdite causate dagli irrimediabili ritardi nella realizzazione dell’impianto di energia alternativa, rispetto alle tempistiche previste (e prevedibili) in sede di progettazione , devono considerarsi derivanti:
a) dalla riduzione delle tariffe incentivanti pattuite; difatti si può evincere che è previsto un ribasso delle tariffe di vendita nella misura del 6% ogni quadrimestre successivo alla tardiva realizzazione dell’impianto;
b) dall’aumento del costo dei materiali, come il rame, il quale ha subito un aumento negli ultimi due mesi di circa il 30%;
c) dagli oneri sostenuti dalla società privata sia in termini puramente economici, che in termini occupazionali, organizzativi e gestionali;
d) dalle probabili ripercussioni economiche derivanti dal disattendere accordi economici e commerciali già intrapresi;
e) dai danni derivanti dalle valutazioni socio-economiche effettuate;
f) dal quantitativo di energia media annua prodotta che è stato largamente sottostimato, di almeno il 10%.
Il risarcimento si propone con ricorso innanzi al TAR competente entro il termine massimo di un anno dal giorno ultimo in cui l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere.
Le perdite causate dagli irrimediabili ritardi nella realizzazione dell’impianto di energia alternativa, rispetto alle tempistiche previste (e prevedibili) in sede di progettazione , devono considerarsi derivanti:
a) dalla riduzione delle tariffe incentivanti pattuite; difatti si può evincere che è previsto un ribasso delle tariffe di vendita nella misura del 6% ogni quadrimestre successivo alla tardiva realizzazione dell’impianto;
b) dall’aumento del costo dei materiali, come il rame, il quale ha subito un aumento negli ultimi due mesi di circa il 30%;
c) dagli oneri sostenuti dalla società privata sia in termini puramente economici, che in termini occupazionali, organizzativi e gestionali;
d) dalle probabili ripercussioni economiche derivanti dal disattendere accordi economici e commerciali già intrapresi;
e) dai danni derivanti dalle valutazioni socio-economiche effettuate;
f) dal quantitativo di energia media annua prodotta che è stato largamente sottostimato, di almeno il 10%.
Il risarcimento si propone con ricorso innanzi al TAR competente entro il termine massimo di un anno dal giorno ultimo in cui l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere.
