La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 1204 del 1971. A condizione che il bambino non sia ricoverato in un istituto specializzato.
I genitori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno del bambino.
Un'adeguata tutela del figlio handicappato esige che all'assistenza continua del genitore non lavoratore si aggiunga l'assistenza del genitore lavoratore per i tre giorni di permessi mensili previsti dalla legge.
Perciò l'art. 33 della legge 104 del 1992 deve essere interpretato nel senso che il diritto ai permessi mensili spettano anche qualora l'altro genitore non lavori.
I genitori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno del bambino.
Un'adeguata tutela del figlio handicappato esige che all'assistenza continua del genitore non lavoratore si aggiunga l'assistenza del genitore lavoratore per i tre giorni di permessi mensili previsti dalla legge.
Perciò l'art. 33 della legge 104 del 1992 deve essere interpretato nel senso che il diritto ai permessi mensili spettano anche qualora l'altro genitore non lavori.
