
Il servizio bancario delle cassette di sicurezza è un
contratto regolato dall’art. 1839 e seguenti del codice civile.
La norma prevede una presunzione di
responsabilità della banca: questa risponde per l’idoneità e la custodia dei
locali e per l’integrità della cassetta di sicurezza, salvo caso fortuito.
La
prova del caso fortuito è difficile perché è considerato dalla
giurisprudenza un evento imprevedibile, nella quale categoria non rientra il
furto (questo è evento evitabile dalla banca con la predisposizione di tutte le
misure idonee, secondo un grado di diligenza elevato).
L’art. 1229 c.c. prevede espressamente che sono nulle le clausole che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per il caso di dolo o colpa grave. La clausola, eventualmente prevista dal contratto, non può dunque influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile.