
L’art. 1 del D.M. 1° giugno 2012 ha prescritto la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. Tale sospensione ha natura soggettiva, cioè riguarda tutti i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari riferibili ai soggetti individuati ai commi da 1 a 3 del medesimo art. 1, in pratica, le persone fisiche e giuridiche, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni riportati nell’allegato 1 al decreto (Comuni del cosiddetto “cratere ristretto”), a nulla rilevando la localizzazione dell’adempimento. Così, per esempio, in materia di IMU, non può essere messo in dubbio che i contribuenti residenti in un Comune terremotato possano usufruire della sospensione dei versamenti, in relazione a tutti gli immobili in loro possesso, anche se situati in Comuni non rientranti nell’elenco allegato al decreto. Questa semplice e chiara regola trova qualche intoppo quando si prendono in considerazione i sostituti di imposta ovvero coloro che per obbligo praticano delle ritenute fiscali ai propri collaboratori, e cioè, essenzialmente, i datori di lavoro. A questo proposito vanno fatte alcune precisazioni in riferimento alla sospensione dei loro obblighi. In particolare, l’espresso dettato normativo sospende esclusivamente gli obblighi facenti capo a sostituti d’imposta con sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma, senza nulla disporre con riferimento agli obblighi dei sostituti di imposta con sede legale ed operativa in zone fuori “cratere”, da esercitarsi nei confronti di soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma. Nel caso dell’Emilia l’intento del legislatore è, evidentemente, quello di escludere dalla sospensione i sostituti di imposta con sede legale o operativa ”fuori cratere”, a differenza di ciò che aveva disposto in occasione del terremoto che ha colpito l’Abruzzo, in cui era espressamente previsto che i sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, non operavano le ritenute a richiesta dei contribuenti. Si auspica un urgente intervento legislativo correttivo sulla linea di quanto è stato previsto per l’ Aquila, altrimenti, rimanendo così la norma, si crea una disparità di trattamento, non solo tra i terremotati dell’Emilia e quelli dell’ Abruzzo, ma, ciò che è ben più grave, tra terremotati e terremotati. Infatti, ad esempio, un lavoratore dipendente residente in un comune del cratere che lavora per una ditta con sede legale ed operativa in zona terremotata potrà richiedere la sospensione delle proprie ritenute fiscali, mentre un lavoratore dipendente che lavora per una ditta con sede legale o operativa fuori dai territori terremotati , non può usufruire di questa facoltà e continuerà a pagare le tasse, pur essendo terremotato.
Dott. Arnaldo Aleotti