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Obbligo di registrazione per mediatori occasionali

Obbligo di registrazione per mediatori occasionali

La novità assoluta di questo decreto è rappresentata dall’obbligo di registrazione anche per chi svolge l’attività di mediazione in modo discontinuo o occasionale.
Cambiano sì le regole per gli agenti immobiliari e i mediatori, ma rimane comunque l’obbligo del corso di formazione e dell’esame per l’accesso alla professione, oltre al possesso dei requisiti soggettivi e di onorabilità.
È stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il decreto 26 ottobre 2011, recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA” dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Lo stesso decreto dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 80 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.

Il Decreto, operativo già dal 12 maggio scorso, disciplina quindi le nuove procedure di iscrizione nel REA dell’attività di mediatore, disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modifiche.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione che prevede per gli agenti immobiliari un anno di tempo per adeguarsi alle nuove regole, tanto è vero che l’entrata in vigore del nuovo decreto attuativo conclude il percorso relativo alle liberalizzazioni della professione di Agente Immobiliare che prevede la soppressione del Ruolo dal prossimo 12 maggio 2013.
Viene, altresì, istituita una sezione speciale all’interno del REA cui dovrà essere iscritto ogni soggetto che intende svolgere l’attività di mediatore, al fine di dare pubblicità, presso la Camera di Commercio, all’attività del mediatore occasionale.
Le stesse Camere di Commercio avranno l’obbligo di fornire al mediatore un tesserino di riconoscimento a tutela della professionalità e da garanzia degli utenti.
L’aspirante mediatore occasionale, prima di operare, dovrà chiedere, pertanto, alla competente Camera di Commercio l’iscrizione nel Registro economico amministrativo (REA) dove è stata creata, come detto, una sezione apposita, e non nel Registro imprese. 
A tale scopo invierà una SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - che consiste nella dichiarazione che autorizza l’inizio, la modifica o cessazione di un’attività produttiva sia essa artigianale, commerciale ovvero industriale, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti - nella quale saranno indicati tutti i requisiti professionali e morali ed il periodo in cui verrà svolta l’attività di mediazione e che non potrà essere più di sessanta giorni nell’anno solare.
Implicitamente, pertanto, il regolamento afferma che chi esercita la professione di mediatore per non oltre sessanta giorni all’anno non è imprenditore.
Francamente un po’ azzardato se si pensa al fatto che, a titolo di esempio, un commerciante che decide di aprire un’attività anche per soli 60 giorni all’anno è considerato, invece, un imprenditore a tutti gli effetti con tutte le conseguenze di natura fiscale e previdenziale che ne conseguono.

Avv. Raffaello Boni

B&B Professione Mediatore S.a.s.


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