Le regioni che non abbiano una normativa specifica applicano il d.m. n.142/98.
Fanno eccezione alla regolamentazione regionale, i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
Inoltre la norma stabilisce che “i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio”.
Inizialmente da una prima lettura del testo, sembra che il tirocinio non curriculare sia destinato esclusivamente ai giovani neodiplomati o neolaureati oppure ai soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 24 del 12.09.2011 e’ intervenuto precisando che i tirocini “di inserimento e di reinserimento” sfuggono all’applicazione del d.l.138/11.
Pertanto ad oggi i diversi percorsi formativi applicabili sono i seguenti:
- Finalizzato a formazione ed orientamento, con l’obbiettivo di agevolare le scelte professionali e occupazione dei giovani ( art.18 L.196/97 modificato art.11 L.148/11);
- Finalizzato all’inserimento o reinserimento lavorativo, svolto nei confronti dei disoccupati, inoccupati o coloro che hanno momentaneamente il posto di lavoro (art.2 lett.b D.Lgs 276/03);
- Finalizzato all’inserimento di soggetti diversamente abili (art.11 c.2 L.68/99);
- Finalizzato all’inserimento di immigrati richiedenti asilo politico (Documenti di politica immigratoria)
- Finalizzato all’inserimento di persone a rischio di esclusione sociale (Art.1322 cc)
Soggetti in trattamento psichiatrico
Tossicodipendenti
Alcolisti
Minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiari
- Curriculari (promossi da soggetti e istituzioni formative e destinati ad allievi e studenti svolti durante il percorso di studio (Min.Lav. Nota 14.02.07 n.4746; Cm Mlps 24/2011).
I tirocini non curriculari in Toscana vengono così individuati:
- Tirocini di formazione e orientamento: rivolto a neo laureati e neo diplomati e coloro che hanno conseguito una qualifica professionale da attivarsi entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio o qualifica;
- Inserimento al lavoro di soggetti inoccupati;
- Reinserimento al lavoro di soggetti disoccupati, di lavoratori in mobilità e tirocini di formazione destinati a soggetti in cassa integrazione straordinaria o in deroga;
- Inserimento e reinserimento al lavoro di soggetti svantaggiati (L.381/91 e L.68/99)
Per i tirocini non curriculari la legge rende obbligatorio un rimborso spese di 500 € mensili lordi, con un rimborso a carico della Regione di 300 € destinato ai soggetti ospitanti pubblici e privati che attivino un tirocinio rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Il rimborso è interamente a carico della Regione se il tirocinio è svolto da un soggetto svantaggiato (L.381/91 e L.68/99). Il rimborso non è dovuto se il soggetto destinatario è percettore di ammortizzatore sociale (nel caso di indennità inferiore ai 500 € è prevista un’integrazione).
Durata:
I tirocini hanno un durata minima di 2 mesi fino ad un massimo di 6 mesi incluse eventuali proroghe. Per i laureati, compatibilmente con il piano formativo, nell’ambito di tirocini volti all’inserimento o reinserimento lavorativo e per i tirocini rivolti a soggetti svantaggiati la durata massima è di 12 mesi. Per i soggetti disabili (L.68/99) la durata massima è estesa a 24 mesi.
Incentivo all’assunzione del tirocinante:
Il contributo di 8000 € è richiedibile solo da soggetti ospitanti privati che al termine del tirocinio assumano con contratto a tempo indeterminato. Il contributo è elevato a 10.000 € se il soggetto assunto appartiene alle categorie di cui alla L.68/99 o L.381/91.
Limite di tirocini per azienda:
Soggetti ospitanti privati Il numero di tirocini attivabili in un anno è stabilito secondo questo schema
Dipendenti a Tempo indeterminato nella singola unità operativa - Numero tirocini attivabili
0 dipendenti - Nessun tirocinio attivabile, ad eccezione delle imprese artigiane di artigianato tradizionale e aristico (1 tirocinante)
Fino a 6 dipendenti - 1 tirocinio
Da 7 a 19 dipendenti - 2 tirocini
Sopra i 20 dipendenti - Il numero di tirocini attivati non deve superare il 1o% del personale a tempo indeterminato
Soggetti ospitanti pubblici:
Al fine di stabilire il limite dei tirocini attivabili in un anno non sono computati i tirocinanti che nell'anno solare non abbiano raggiunto il 70% delle presenze, i tirocinanti assunti a tempo indeterminato, i contratti di apprendistato trasformati a tempo indeterminato e i tirocini attivati con soggetti svantaggiati e disabili.
Rag. Lisa Di Sacco
Studio Di Sacco
