
Il congedo di maternità delle lavoratrici autonome spetta a:
- coltivatrici dirette;
- mezzadre;
- colone;
- imprenditrici agricole;
- artigiane;
- commercianti.
Requisito essenziale per il diritto alla prestazione è l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile.
La lavoratrice autonoma ha diritto, indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro, ad un’indennità giornaliera corrisposta per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi a tale data.
Il periodo complessivo comunque non può superare i 5 mesi, anche in caso di parto prematuro o successivo alla data. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, è corrisposta un’indennità giornaliera per 30 giorni.
In caso di adozione o affidamento il periodo indennizzabile è relativo ai tre mesi successivi la data di ingresso del bambino in famiglia.
Il trattamento giornaliero è pari all’80% della retribuzione minima giornaliera, che quest’anno (il periodo indennizzabile deve avere inizio nel 2012) ammonta a:
- lavoratrici artigiane: € 45,70 (44,49 € nel 2011);
- lavoratrici commercianti: € 45,70 (44,49 € nel 2011);
- coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole: € 39,58.
L’indennità viene corrisposta direttamente dall’Inps (con accredito su conto corrente o bonifico postale) e non è liquidabile prima che il parto sia avvenuto.
Le lavoratrici iscritte alle casse e agli enti di previdenza e assistenza dei liberi professionisti hanno diritto a un’indennità giornaliera per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi a tale data.
L’importo dell’indennità è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale percepito dalla libera professionista nel secondo anno precedente quello dell’evento. Il minimo non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero.
Le professioniste devono presentare domanda, redatta in carta libera, a partire dal 6° mese di gravidanza ed entro 180 giorni dal parto.
La domanda deve essere corredata di: certificato medico e dichiarazione attestante l’inesistenza del diritto alle indennità corrisposte dall’Inps.
Anche le lavoratrici parasubordinate (non titolari di altra forma di previdenza) con almeno 3 mensilità di accredito contributivo, hanno diritto ad un’indennità pari all’80% del reddito medio giornaliero per due mesi precedenti la data presunta del parto e per tre mesi successivi la data del parto.
Dott.ssa Giorgia Signaroldi