
Molto frequentemente, purtroppo, nel corso dei miei lunghi anni di esperienza come investigatore privato e consulente in materia di sicurezza, mi è capitato di dover declinare assurde o quantomeno illecite richieste di clienti (aziende e/o singoli cittadini) interessati a conoscere tutta una serie di dati riguardanti i traffici telefonici (cosiddetti tabulati), elenchi di messaggi, intestazioni di numeri di cellulari eccetera nei riguardi di mogli, mariti, amanti, soci e partner in affari.
Il diritto di “conoscenza” è uno di quei diritti fondamentali e sacrosanti che, indirettamente, anche la nostra Costituzione garantisce; tuttavia lo stesso diritto va contemperato con un altro diritto non meno importante,cioè il diritto alla privacy, diritto che, nel caso delle intercettazioni telefoniche, è previsto possa venire violato solo in particolari situazioni dal Magistrato che, unica autorità preposta in determinati frangenti contemplati dalla legge, può disporne.
In particolare:
Naturalmente è considerata anche violazione di privacy richiedere d ottenere illecitamente, da parte di privati, elenchi di tabulati telefonici, intestazioni di numeri di cellulari, contenuti di sms o mms che magari, sempre più spesso, coniugi “traditi” vorrebbero ottenere per dimostrare l’infedeltà del coniuge o dell’amante; pensando così di acquisire per proprio conto “prove” valide, non ci si rende spesso conto che, giustamente, si rischia una denuncia penale sicura!
Dott. Marco Corvino
Dott. Corvino Investigazioni e Sicurezza
Il diritto di “conoscenza” è uno di quei diritti fondamentali e sacrosanti che, indirettamente, anche la nostra Costituzione garantisce; tuttavia lo stesso diritto va contemperato con un altro diritto non meno importante,cioè il diritto alla privacy, diritto che, nel caso delle intercettazioni telefoniche, è previsto possa venire violato solo in particolari situazioni dal Magistrato che, unica autorità preposta in determinati frangenti contemplati dalla legge, può disporne.
In particolare:
- il Giudice autorizza le intercettazioni in presenza di gravi indizi di reato e se l'intercettazione è indispensabile ai fini del prosieguo delle indagini (articolo 267 comma 1);
- devono essere richieste dal PM e autorizzate dal Giudice (articolo 267 comma 1);
- le intercettazioni sono normalmente svolte nel caso di specifici reati (articolo 266 comma 1);
- le comunicazioni delle conversazioni e quindi le intercettazioni telefoniche tra i difensori, i consulenti tecnici e i loro assistiti (articolo 103 comma 5) sono vietate.
Naturalmente è considerata anche violazione di privacy richiedere d ottenere illecitamente, da parte di privati, elenchi di tabulati telefonici, intestazioni di numeri di cellulari, contenuti di sms o mms che magari, sempre più spesso, coniugi “traditi” vorrebbero ottenere per dimostrare l’infedeltà del coniuge o dell’amante; pensando così di acquisire per proprio conto “prove” valide, non ci si rende spesso conto che, giustamente, si rischia una denuncia penale sicura!
Dott. Marco Corvino
Dott. Corvino Investigazioni e Sicurezza