Indebita percezione di erogazione e contributi: definizione
L'indebita percezione di erogazioni e contributi è un reato previsto dall'articolo 316 ter del codice penale, secondo il quale deve essere punito con la reclusione da un minimo di 6 mesi a un massimo di 36 mesi chiunque ottenga in maniera indebita per sé o per un'altra persona dei mutui agevolati, dei finanziamenti, dei contributi o altre erogazioni dello stesso genere provenienti dallo Stato, dalle Comunità europee o da altri enti pubblici, per esempio attraverso la presentazione o l'utilizzo di documenti falsi o di dichiarazioni che attestino fatti non veri, ma anche tramite l'omissione di informazioni dovute. Nel caso in cui la somma che è stata percepita in maniera indebita non sia superiore a 3.999 euro e 96 centesimi, non è prevista la reclusione ma viene applicata unicamente una sanzione amministrativa, per un minimo di 5.164 euro, fino a un massimo di 25.822 euro. La sanzione, in qualsiasi caso, non può essere superiore a 3 volte la somma ottenuta.
In che cosa consiste l'indebita percezione di erogazioni e contributi?
L'indebita percezione di erogazioni e contributi pubblici viene sanzionata da quando è stato introdotto, con l'articolo 4 della legge n. 300 del 29 settembre del 2000, l'articolo 316 ter del codice penale. Il fatto che la sanzione applicata non possa essere superiore a 3 volte la somma ottenuta ha portato, nel corso del tempo, a interpretazioni improprie: a questo criterio diversi autori hanno attribuito una funzione limitatrice della massima sanzione, mentre molti hanno fatto notare il contrasto tra la sanzione edittale massima, pari a 25.822 euro, e il criterio limitativo relativo al triplo del contributo percepito in maniera indebita, che può arrivare a non più di 11.999 euro e 88 centesimi.
Un avvocato penalista.