Trattasi di una circostanza particolare che può essere portata quale utile elemento di difesa nei casi di imputazione in concorso con altri.
Chi sia stato informato, pertanto, dell’apertura di procedimento penale a proprio carico con riferimento al concorso di persone nel reato, dovrà individuare, attraverso la visione degli atti e la presa di conoscenza della ricostruzione dei fatti processuali, quali prove sottoporre al Giudice per dimostrare – se non la propria assoluta estraneità – quanto meno una minima partecipazione alla commissione del delitto.
Non viene, tuttavia, applicata spesso dalla Giurisprudenza che tende, invece, ad infliggere pari condanne a tutti i partecipi (concorso di persone nel reato), nonostante il supporto materiale di taluno sia stato assente, sovente ricorrendo ad individuare la collaborazione in un supporto di natura psicologica fornito ai compartecipi. In altre parole, attraverso il ricorso alla figura del concorso morale, si può giungere ad infliggere una condanna piena, non attenuata dalla particolare circostanza prevista dall’art. 114 Codice Penale.
Che tipo di azione può portare a riconoscere l’attenuante della minima partecipazione al fatto?
L’articolo 114 del Codice penale precisa come l’opera prestata da taluno debba essere stata di “minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato”. Tuttavia non è così semplice individuare le azioni tipiche, pertanto occorre ricorrere ad esempi di concreta applicazione nei processi di merito. In generale si tenga conto che la Giurisprudenza ha riconosciuto l’attenuante in questione solo nei casi in cui la partecipazione abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza l'attività del correo.
Il ruolo dell’autista può meritare l’attenuante della minima partecipazione al fatto?
In generale no, posto che si sostanzia in una collaborazione cosciente e partecipe al progetto criminoso, fornendo un contributo senza il quale il reato non sarebbe stato commesso: si pensi, ad esempio, all’autista in un trasporto di sostanze stupefacenti o di beni proventi del reato; oppure al caso di chi abbia accompagnato il correo sul luogo della commissione del reato ovvero abbia assicurato a quest’ultimo la via di fuga. In tutti questi casi si tratta di un ruolo che evidenzia un coinvolgimento nel reato, ai sensi dell’articolo 110 Codice Penale (concorso di persone nel reato). Solo in caso di azione assolutamente marginale ed ininfluente al complessivo reato, l’attenuante potrà essere riconosciuta.
Chi abbia assistito ad una rissa e non abbia partecipato materialmente a procurare le lesioni può andare esente da condanna o beneficiare dell’attenuante della minima partecipazione al fatto?
Dipende dall’atteggiamento psicologico tenuto nel caso di specie: nel caso di incitazione, compiacimento ed esortazione dei partecipanti all’azione materiale, il Giudice potrà giungere persino ad escludere l’attenuante della minima partecipazione e ravvisare la solidarietà della condanna per concorso morale nell’azione, se da tale comportamento i correi abbiano tratto forza psicologica a proseguire con il proprio comportamento illecito.
Allora la presenza fisica sul ruolo del reato comporta sempre responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato?
Dipende dalla valutazione del Giudice e dallo svolgersi degli eventi. Di per sé la mera presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza non punibile. Diverrà, invece, una forma di cooperazione delittuosa nel momento in cui si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera. Il tutto sempre che, ovviamente, sotto il profilo psicologico, si possa arguire che il soggetto passibile di concorso morale si sia raffigurato l’evento del reato coscientemente e volontariamente.
Può essere riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione al fatto in favore di chi abbia fornito un apporto minore rispetto a quello degli altri?
No, perché non basta che il ruolo sia stato “minore”, deve essere valutato dal Giudice come “minimo”, ossia assolutamente trascurabile nel contesto dell’azione, tanto da poter essere considerato “irrilevante” nella commissione del reato. In altre parole, l’attenuante è riconosciuta quando, anche togliendo l’azione del correo, il reato si sarebbe ugualmente verificato e con le medesime modalità. Diversamente, tutti saranno sottoposti alla regola generale di equiparazione delle varie forme di concorso di persone nel reato.
Può essere riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione al fatto unitamente alle aggravanti previste per il concorso di persone nel reato?
No, nel caso in cui siano state contestate le aggravanti relative al concorso di persone nel reato, previste dall’articolo 112 del Codice Penale, il Giudice non potrà riconoscere l’attenuante della minima partecipazione.
Può essere riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione in caso di reati omissivi?
No, in quanto la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso, comporta necessariamente la valutazione di un’azione. I reati omissivi si caratterizzazione per la commissione attraverso il "non facere": in essi taluno viene condannato proprio per non aver fatto e per non aver agito. Conseguentemente non è individuabile una quantificazione più o meno rilevante delle azioni dei concorrenti nel reato, ai fini della conclusione circa il riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione.
Perché l’attenuante della minima partecipazione è considerata di natura “facoltativa”?
Perché, pur una volta ravvisati gli estremi per il suo riconoscimento, il Giudice può (e non “deve”) applicarla, ossia è lasciato libero nella scelta di riconoscere una diminuzione di pena rispetto a quella degli altri correi o meno. La scelta discrezionale dipenderà dalla sua valutazione della personalità del soggetto e dalla particolarità del fatto. Per tali motivi la concreta applicazione in giudizio diviene sporadica.
Se la difesa chiede il riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione, il Giudice può negarla senza motivazione?
In caso di richiesta specifica e motivata, il Giudice dovrà motivarne il diniego. Ma tale motivazione potrebbe essere anche apparente e sintetica, bastando il richiamo alla gravità del fatto reato, oppure alla presenza di contestate aggravanti.