Adulterazione o contraffazione di alimenti: definizione
L'adulterazione di alimenti è un reato punito dall'articolo
440 del Codice Penale che stabilisce una pena da tre a dieci anni di reclusione
per chiunque adulteri o corrompa delle sostanze destinate all'alimentazione o
delle acque prima che queste vengano distribuite per il consumo o attinte, così
da dare vita a un pericolo per la salute pubblica. Si parla di adulterazione o
contraffazione di alimenti poiché la stessa pena è prevista anche per chi si
rende responsabile della contraffazione di sostanze alimentari che sono
destinate al commercio in modo da creare un pericolo per la salute pubblica.
Nel caso in cui a essere contraffatti o adulterati siano dei farmaci, è
previsto un aumento di pena.
Qual è la ratio legis?
Lo scopo di questa disposizione è - evidentemente - quello di proteggere
la salute pubblica, da intendersi come l'insieme di condizioni di
sicurezza dell'integrità fisica, della vita o della salute della collettività,
oltre che di igiene, messe potenzialmente in pericolo da epidemie virali
trasmesse in seguito alla diffusione di germi patogeni.
1. Un farmaco privato del suo principio attivo può essere considerato contraffatto in modo da integrare questa specie di reato?
In realtà no, come dimostra la sentenza numero 50566/2013 della Corte di
Cassazione, che ha stabilito che la realizzazione di un farmaco privo
del suo principio attivo in vista della sua messa in commercio
successiva non presuppone il reato di adulterazione o contraffazione di
alimenti a patto che la sostituzione del principio attivo con un altro
principio attivo senza efficacia o comunque con minore efficacia non lo renda
pericoloso per la salute pubblica. In questo caso, quindi, il medicinale è solo
reso imperfetto, ma non contraffatto o adulterato: per questo, il reato
eventualmente imputabile è quello di commercio o somministrazione di medicinali
guasti, previsto dall'articolo 443 del Codice Penale.
2. Che differenza c'è tra l'adulterazione e contraffazione di alimenti e il commercio di sostanze alimentari nocive?
alimentari nocive?
Il commercio di sostanze alimentari nocive è un reato
disciplinato dall'articolo 444 del Codice Penale: la differenza con
l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari non ha a che fare con
la tipologia di sostanze, ma solo con l'attività che viene compiuta. In
particolare, nel commercio di sostanze alimentari nocive al centro
dell'attenzione è la detenzione per il commercio di quelle sostanze, o comunque
la distribuzione per il consumo: sostanze che non sono state adulterate o
contraffatte ma che, in ogni caso, potrebbero rivelarsi pericolose per il
consumatore (per esempio perché sono state conservate in modo errato, oppure
perché - nel caso delle carni - sono derivate da animali malati). Risulta
evidente, quindi, che le due ipotesi non sono compatibili, perché una esclude
l'altra.
3. Cosa comporta la somministrazione di sostanze nocive agli animali dal punto di vista della legge?
Per trovare una risposta a questa domanda può essere utile fare riferimento
alla sentenza numero 604/2010 della Corte di Cassazione, nella quale viene
riportato che la somministrazione di sostanze nocive, come per
esempio ormoni, sostanze a effetti steroidei, cortisonici, estrogeni o prodotti
di altro genere, ad animali (bovini, suini, eccetera) ancora vivi che sono
destinati all'alimentazione integra il reato di contraffazione di sostanze
alimentari: è vero che quegli animali non sono ancora "carne" che
possa essere mangiato, ma è altrettanto vero che possono essere ritenuti tali
sul piano funzionale, proprio perché una volta macellati diverranno parte
dell'alimentazione delle persone.