Rimozione o omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro: definizione
La rimozione o omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro è un reato disciplinato dall'articolo 437 del Codice Penale, che stabilisce che debba essere punito con la reclusione per un periodo che va da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni chiunque rimuova, danneggi o ometta di collocare segnali, apparecchi e impianti destinati a evitare infortuni o disastri sul lavoro. La pena aumenta nel caso in cui tale condotta provochi un infortunio o un disastro effettivi, e va dai tre ai dieci anni di reclusione. Ovviamente, anche se l'articolo in questione parla di "chiunque", è chiaro che si tratta di un reato proprio, almeno per ciò che riguarda l'omissione delle cautele, visto che sono solo specifiche categorie di soggetti ad avere l'obbligo di predisporre le misure indispensabili per assicurare la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro: il riferimento è ai dirigenti e ai datori di lavoro, oltre a tutti i preposti effettivamente in possesso dei titoli per la messa in pratica dei sistemi di sicurezza.
Che cosa si intende quando si parla di infortuni sul lavoro?
Un infortunio sul lavoro presuppone una alterazione o una lesione nell'organismo dovute a una causa violenta e derivanti dallo svolgimento dell'attività di lavoro: non deve essere confuso con la cosiddetta malattia professionale.
In cosa consiste l'omissione dolosa?
Come precisato dalla sentenza n. 28850 del 2009 della Corte di Cassazione, perché si possa configurare il reato di omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro l'omissione dolosa include anche il mancato e volontario ripristino di apparecchi antinfortunistici non più efficaci in seguito a una manomissione precedente.
I datori di lavoro e tutti coloro che sono tenuti a occuparsi della sicurezza sul posto di lavoro e della prevenzione degli infortuni.
