ONLUS: definizione
Una ONLUS è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale: si tratta di un ente di carattere privato, che può essere anche privo di personalità giuridica, che è normato dal d. lgs. n. 460 del 4 dicembre del 1997 all'articolo 10. Le ONLUS possono beneficiare di particolari agevolazioni fiscali e non rappresentano un tipo di soggetto giuridico nuovo rispetto agli altri soggetti giuridici già inclusi nelle norme civilistiche.
Come si crea una ONLUS?
Perché si possa ottenere la qualifica di ONLUS, occorre che l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente vengano redatti o come scritture private registrate o autenticate o come atti pubblici. Essi devono prevedere il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di una o più attività tra lo sport dilettantistico, la beneficenza, la tutela dei diritti civili, l'assistenza sociale e socio sanitaria, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, l'assistenza sanitaria, la formazione, l'istruzione, la promozione della cultura e dell'arte, la promozione e valorizzazione dei beni culturali o la ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Devono essere previsti, inoltre, il divieto di svolgere attività differenti rispetto a quelle indicate, a meno che non siano correlate ad esse, e il divieto di distribuire gli avanzi di gestione e gli utili, anche se in maniera indiretta, a meno che ciò non sia reso obbligatorio dalla legge. Nemmeno le riserve e i fondi possono essere distribuiti, sempre che ciò non avvenga per altre ONLUS che rientrano nella stessa struttura unitaria.
Che cosa sono le ONLUS parziarie?
Solo le associazioni di promozione sociale e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose hanno la possibilità di non rispettare il divieto di effettuare attività diverse: sono, appunto, le ONLUS parziarie.I soggetti che possono diventare ONLUS sono le società cooperative, le fondazioni, i comitati, le associazioni riconosciute e non riconosciute e gli altri enti di carattere privato, con personalità giuridica o senza. Non possono essere ONLUS, invece, i sindacati, le fondazioni bancarie, gli enti pubblici, i partiti, i movimenti politici, le società commerciali che non sono cooperative e le associazioni dei datori di lavoro. Vi sono, poi, le cosiddette ONLUS di diritto, vale a dire quelle categorie di enti che assumono la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale in automatico: è il caso delle cooperative sociali, delle organizzazioni non governative, dei consorzi di cooperative sociali composti unicamente da cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato, a condizione che risultino iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e che svolgano attività produttive e commerciali in maniera marginale.
