Diritto tributario giudizio di ottemperanza: definizione
Il giudizio di ottemperanza nell'ambito del diritto tributario è disciplinato dall'articolo 70 del d. lgs. n. 546 del 31 dicembre del 1992, che ha introdotto questo istituto nel contesto della riforma del processo tributario. La norma in questione, a dir la verità, è rimasta per un periodo di tempo piuttosto lungo quasi inutilizzata da parte degli operatori del diritto, che probabilmente hanno trascurato l'efficienza e l'efficacia dell'ottemperanza.
Che cosa prevede la disciplina normativa in merito al giudizio di ottemperanza?
La procedura del giudizio di ottemperanza costituisce una valida alternativa rispetto all'esecuzione del processo civile, la quale può a sua volta essere esperita nel caso in cui si sia intenzionati a ottenere che una sentenza tributaria venga eseguita. Chi fosse interessato a instaurare un giudizio di ottemperanza è tenuto a depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il ricorso in doppia originale, a condizione che sia stata proprio tale commissione a pronunciare la sentenza che è passata in giudicato; in tutti gli altri casi, invece, è necessario fare riferimento alla segreteria della Commissione tributaria regionale.
Quali sono i passi da seguire per proporre il ricorso?
Il ricorso può essere proposto in seguito alla scadenza del termine che la legge prescrive per l'adempimento dell'ente locale o dell'ufficio; se non è previsto alcun termine, bisogna far passare trenta giorni dalla messa in mora. Questo atto introduttivo, che è proponibile a mezzo di ufficiale giudiziario, va indirizzato al Presidente della Commissione specificando la sentenza passata in giudicato della quale si chiede l'ottemperanza: in assenza di questa indicazione, l'atto è da ritenersi non ammissibile. Per la sentenza è indispensabile l'originale, da produrre insieme a una copia dell'atto di messa in mora notificato.
Un avvocato esperto in diritto tributario.