Imposta di registro: definizione
L'imposta di registro è un'imposta o tassa che è necessario
pagare all'Agenzia delle Entrate per la registrazione di specifici atti
giuridici. Si tratta di un tributo, previsto dall'ordinamento della Repubblica
Italiana, che ha la natura di imposta o di tassa, a seconda dei casi: è
un'imposta se viene calcolata in funzione del valore economico del negozio o dell'atto,
mentre è una tassa se dipende dall'erogazione di un servizio fornito dalla
pubblica amministrazione.
Qual è l'ufficio competente per l'imposta di registro?
Per quel che riguarda gli atti che vengono rogati da un ufficiale
rogante, come per esempio un notaio, la registrazione deve avvenire
presso la sede dell'Agenzia delle Entrate della stessa circoscrizione in cui il
pubblico ufficiale risiede. Tutti gli altri atti, invece, possono essere
registrati in qualunque ufficio italiano dell'Agenzia delle Entrate: è
necessario, tuttavia, che per le denunce di eventi successivi alla
registrazione ci si rechi sempre presso lo stesso ufficio dove l'atto a cui gli
eventi si riferiscono è stato registrato.
Come si misura l'imposta?
L'imposta può essere fissa, minima, proporzionale o predeterminata
a seconda dell'atto che viene registrato. In particolare, l'importo fisso
indipendentemente dal valore dell'atto ha come presupposto l'erogazione del
servizio amministrativo di registrazione; l'importo minimo, uguale all'importo
fisso, viene versato nel momento in cui la prima registrazione viene eseguita;
l'importo proporzionale è calcolato in percentuale rispetto al valore dell'atto
che deve essere registrato; l'importo predeterminato è prestabilito a seconda
del tipo di bene (per esempio un'imbarcazione, un motoveicolo o una macchina).
Un commercialista o un revisore contabile.
1. Cosa sono gli atti soggetti a registrazione in termine fisso?
Gli atti soggetti a registrazione in termine fisso presuppongono
la necessità di presentare una richiesta di registrazione entro 30 giorni dalla
data più vecchia tra quella dell'inizio del contratto e quella dell'atto nel
caso di locazioni e per tutti gli atti telematici che vengono stipulati da
notai e altri ufficiali roganti, entro 20 giorni dalla data più vecchia tra
quella dell'inizio del contratto e quella dell'atto nel caso di tutti gli altri
formati nel nostro Paese ed entro 60 giorni dalla data più vecchia tra quella
dell'inizio del contratto e quella dell'atto nel caso di atti formati fuori
dall'Italia.
2. Quali sono gli atti interessati dall'imposta di registro?
Possono essere molteplici: per esempio, operazioni societarie come gli
aumenti di capitale sociale, le scissioni, i trasferimenti in Italia di società
o enti esteri, le fusioni, e così via; oppure, gli atti che sono stati formati
in un Paese straniero e che riguardano la costituzione di diritti reali o il
passaggio della proprietà di beni immobili nel territorio italiano; o, ancora,
i contratti verbali di affitto e locazione riguardanti beni immobili italiani;
o, infine, tutti gli atti scritti che sono indicati nella tariffa e che hanno a
che fare con prestazioni a contenuto patrimoniale.
3. Cosa sono gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso?
Gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso non
presuppongono come obbligatoria la richiesta di registrazione, la quale è
semplicemente un onere che permette di trarre vantaggio dal suo uso. L'imposta
in caso d'uso non viene applicata per sostenere una richiesta di insinuazione
al passivo fallimentare, in un giudizio amministrativo, in un giudizio penale,
in un giudizio civile o per adempiere a un obbligo della pubblica
amministrazione; vi si ricorre, invece, per le scritture private non
autenticate relative alla cessione di servizi o beni soggetti a Iva e per gli
atti che vengono individuati attraverso il rinvio a disposizioni diverse,
formati attraverso corrispondenza.
4. Cosa sono gli atti non soggetti a registrazione?
Gli atti non soggetti a registrazione presuppongono che la
richiesta di registrazione sia semplicemente volontaria e possa essere
inoltrata da chi sia interessato a confermare l'esistenza dell'atto e della
data dell'atto.