Bonifica di sito contaminato: definizione
Il Titolo V del Codice dell’Ambiente (D.L.vo n.152/2006) disciplina la bonifica dei siti contaminati e il loro ripristino ambientale al fine di eliminare sorgenti di inquinamento o comunque di ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti.
L’art.239, in armonia con le norme comunitarie, codifica il principio “chi inquina paga”.
L’art.240, lett.p) definisce la bonifica “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”
Avv. Giovanna Lanfredini
Ordine degli Avvocati di Firenze
Studio Legale Lanfredini
L’art. 240 alla lett. q) definisce, invece, il ripristino ambientale come quegli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono al sito di recuperare la sua effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici.
La bonifica, quindi, interviene nei siti contaminati, risultati tali dai valori delle CSR ed inseriti nell’Anagrafe dei siti da bonificare predisposta dalla Regione ai sensi dell’art.251, anagrafe nella quale vengono individuati non solo i siti da sottoporre ad intervento di bonifica ma anche i soggetti chiamati alla sua esecuzione.
In breve, se all’esito dell’analisi di rischio sito specifica dovessero risultare superate le concentrazioni di rischio, la circostanza deve essere indicata
- nel certificato di destinazione urbanistica
- nella cartografia
- nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune
e deve essere comunicata all’Ufficio Tecnico Erariale competente.
L’Amministrazione, pertanto, solo una volta accertata l’avvenuta bonifica, potrà autorizzare la restituzione del suolo agli usi legittimi in modo totale o in alternativa in modo condizionato a certe attività.
Poiché l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento riveste interesse pubblico sia per la tutela della salute che per la conservazione del patrimonio ambientale, la bonifica può essere eseguita anche dalla Pubblica Amministrazione quando non vi provvedano i responsabili della contaminazione o quando, non essendo questi ultimi individuabili, non provvedano né il proprietario del sito né qualunque altro interessato. Gli interventi in questa ipotesi costituiscono onere reale iscritto, una volta approvato il progetto di bonifica, e indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
A completamento della bonifica segue normalmente il ripristino ambientale e paesaggistico consistente nella maggior parte dei casi nel riporto di terre, piantumazione e in opere di ingegneria idraulica.
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