CHE COS'È?
Antitrust: definizione
Con il termine antitrust si individua un apposito ordinamento giuridico composto da un sistema unitario di norme poste a presidio del diritto di concorrenza, per analogia si identifica “antitrust” l’organo che vigila sull’osservanza di tali norme.
Obiettivi
Si pone l'obiettivo di tutelare i consumatori da eventuali tentativi da parte di organizzazioni industriali e non solo, definite Trust, di controllare il mercato attraverso accordi economici volti a uniformare il tipo di offerta proposta, e creare un cosiddetto “cartello” che mortifica la libera competizione, impedendo l'accesso a nuovi soggetti economici, e costringendo i consumatori a subire le condizioni dell'offerta imposta.
Questo ordinamento giuridico si propone due finalità di carattere liberista: quello di limitare l'intervento dirigista dello Stato nel sistema economico e quello di impedire che le imprese private possano assumere posizioni di predominio incontrastato a danno del consumatore finale, considerato anello debole della filiera.
In realtà un terzo effetto la disciplina antitrust lo produce in forma generale, contribuendo attraverso la tutela del libero mercato, ad affinare le tecniche produttive, il livello qualitativo dei prodotti o servizi e a favorire l'innovazione tecnologica aziendale.
Nascita e diffusione in Europa della disciplina antitrust
Nasce negli USA nel 1890 su ispirazione del senatore statunitense John Sherman al fine di regolamentare gli scambi commerciali e l'organizzazione economica tra gli Stati membri dell'Unione. Successivamente però, in concomitanza con lo sviluppo dell'economia su larga scala, si diffonde anche in Europa, contestualmente alla nascita della CEE con l'intento di costituire un mercato comune caratterizzato dai seguenti obiettivi:
Oggi il ruolo di Garante antitrust è stato attribuito alla Commissione Europea nella persona del Commissario alla concorrenza.
E nel nostro Paese?
In Italia tale disciplina si è diffusa con un certo ritardo, giungendo il legislatore solo nel 1990 a predisporre un apposito ordinamento giuridico contenuto nella legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e predisponendone un'autorità indipendente a presiederne: l'Autorità del Garante per la concorrenza e il mercato.
Il compito di questo organo consiste nello svolgimento di tre ordini di intervento:
Obiettivi
Si pone l'obiettivo di tutelare i consumatori da eventuali tentativi da parte di organizzazioni industriali e non solo, definite Trust, di controllare il mercato attraverso accordi economici volti a uniformare il tipo di offerta proposta, e creare un cosiddetto “cartello” che mortifica la libera competizione, impedendo l'accesso a nuovi soggetti economici, e costringendo i consumatori a subire le condizioni dell'offerta imposta.
Questo ordinamento giuridico si propone due finalità di carattere liberista: quello di limitare l'intervento dirigista dello Stato nel sistema economico e quello di impedire che le imprese private possano assumere posizioni di predominio incontrastato a danno del consumatore finale, considerato anello debole della filiera.
In realtà un terzo effetto la disciplina antitrust lo produce in forma generale, contribuendo attraverso la tutela del libero mercato, ad affinare le tecniche produttive, il livello qualitativo dei prodotti o servizi e a favorire l'innovazione tecnologica aziendale.
Nascita e diffusione in Europa della disciplina antitrust
Nasce negli USA nel 1890 su ispirazione del senatore statunitense John Sherman al fine di regolamentare gli scambi commerciali e l'organizzazione economica tra gli Stati membri dell'Unione. Successivamente però, in concomitanza con lo sviluppo dell'economia su larga scala, si diffonde anche in Europa, contestualmente alla nascita della CEE con l'intento di costituire un mercato comune caratterizzato dai seguenti obiettivi:
- favorire il libero scambio e la libera produzione tra i Paesi aderenti;
- contribuire a realizzare una politica commerciale comune che sopprima le restrizioni agli scambi internazionali, in una successiva ottica di un'unificazione più ampia dell'Europa.
Oggi il ruolo di Garante antitrust è stato attribuito alla Commissione Europea nella persona del Commissario alla concorrenza.
E nel nostro Paese?
In Italia tale disciplina si è diffusa con un certo ritardo, giungendo il legislatore solo nel 1990 a predisporre un apposito ordinamento giuridico contenuto nella legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e predisponendone un'autorità indipendente a presiederne: l'Autorità del Garante per la concorrenza e il mercato.
Il compito di questo organo consiste nello svolgimento di tre ordini di intervento:
- svolgere compiti di monitoraggio e vigilanza;
- intraprendere procedimenti;
- comminare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti violatori delle norme.
- fissare prezzi d’acquisto e di vendita, e anche quelli delle transazioni intermedie;
- limitare e/o controllare la produzione, i suoi sbocci e gli investimenti connessi;
- suddivisione dei mercati;
- applicare nei rapporti commerciali condizioni dissimili per prestazioni analoghe;
- subordinare la conclusione del contratto all’effettuazioni di prestazioni che nulla hanno a che vedere con la prestazione principale.
FAQ
Quali sono gli effettivi vantaggi per il consumatore finali con l’introduzione delle norme antitrust?
I benefici ottenibili li possiamo così individuare: a) controllo dei prezzi con tendenza al ribasso degli stessi;b) una maggior diversità di prodotto immessi sul mercato;c) maggiore attenzione da parte dei produttori nel rispetto delle necessità del consumatore finale.
Esistono sanzioni comminate dall'authority verso le imprese che non rispettano le norme in materia antitrust?
Negli Stati Uniti il mancato rispetto delle norme che regolano il corretto funzionamento del mercato è un reato penale, in Europa, e quindi anche in Italia, è di natura amministrativa. L’authority, quindi, espletate le sue funzioni ispettive può comminare una sanzione calcolata in rapporto al fatturato del trasgressore.
Esistono deroghe alle norme dettate dall’Antitrust?
Esistono solo nei casi di pubblica utilità in quanto vi sono beni e/o servizi che, per la loro importanza, non possono essere sottoposti alle leggi di mercato, volte alla ricerca del massimo profitto, ma al sostegno delle frange più deboli della popolazioni.