Cina delocalizzazione: definizione
Benché il costo della manodopera cinese sia ancora nettamente inferiore a quello delle economie sviluppate, negli ultimi anni il Governo cinese ha varato una serie di riforme volte a rafforzare la domanda interna anche attraverso significativi aumenti dei minimi salariali, così disincentivando gli investimenti esteri diretti esclusivamente a sfruttare i bassi costi di produzione per privilegiare gli investimenti stranieri preordinati a sviluppare, in Cina, produzioni ad alto valore aggiunto e/o atte a soddisfare la domanda interna.
In questo senso vanno inquadrate le recenti riforme del diritto del lavoro e del diritto tributario.
Attualmente, le strategie di delocalizzazione produttiva in Cina di maggior successo sono quelle che si iscrivono in un più vasto programma preordinato a sviluppare, in Cina, non solo impianti manifatturieri, ma anche reti distributive atte a servire una crescente domanda di beni e servizi sempre più sofisticati.
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Carone & Partners
La soluzione alternativa è entrare nel mercato cinese attraverso una delle forme societarie previste dal diritto cinese. Per le attività manufatturiere, si possono prendere in considerazione, inter alia, le seguenti: Foreign Invested Enterprise; Equity Joint Venture (“EJV”) o Cooperative Joint Venture (“CJV”); Wholly Foreign Owned Enterprise (“WFOE”).
Il ricorso alle joint ventures (EJV o CJV) è ormai sempre meno praticato, e ciò in ragione di almeno due ordini di considerazioni: (i) il fatto che le restrizioni oggi vigenti alla costituzione di società ad intero capitale straniero (WFOE) sono oggi di gran lunga inferiori al passato; e (ii) nella prassi delle ultime due decadi, si sono riscontrati innumerevoli problemi di governance generati dalla presenza di un socio cinese nel capitale della società, al quale sono attribuibili alcuni diritti non comprimibili per via statutaria.
EJV e CJV hanno un iter costitutivo essenzialmente analogo ma presentano alcune differenze strutturali di disciplina. In linea generale, la CJV, pur potendo anch’essa essere costituita nella forma di una società a responsabilità limitata (al pari della EJV), presenta maggiori margini di flessibilità in termini di ripartizione dei diritti e degli obblighi delle parti. E’, infatti, possibile disciplinare con maggiore libertà la ripartizione degli utili e delle cariche in seno al consiglio di amministrazione.