CHE COS'È?
Cina ufficio di rappresentanza: definizione
La sfera di operatività concessa agli uffici di rappresentanza in Cina è circoscritta all’esercizio di attività di coordinamento con l’impresa non residente e di conduzione di ricerche di mercato sul territorio cinese.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 14 delle Regulations for the Administration of the Registration of Resident Representative Offices of Foreign Enterprises emanate dal Consiglio di Stato il 19 novembre 2010 ed entrate in vigore l’ 1 marzo 2011, gli uffici di rappresentanza di imprese straniere in Cina possono esercitare soltanto le seguenti attività:
Il quadro normativo di riferimento in materia è stato reso, nell’ultimo anno, particolarmente stringente e rigoroso, nel tentativo di porre un argine ai molteplici abusi di questa forma di investimento in Cina posti in essere negli ultimi decenni ad opera di imprese estere che utilizzavano i propri uffici di rappresentanza in loco come delle vere e proprie filiali operative.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 14 delle Regulations for the Administration of the Registration of Resident Representative Offices of Foreign Enterprises emanate dal Consiglio di Stato il 19 novembre 2010 ed entrate in vigore l’ 1 marzo 2011, gli uffici di rappresentanza di imprese straniere in Cina possono esercitare soltanto le seguenti attività:
- “(1) market survey, exhibition and publicity activities relating to the foreign enterprise’s products or services; and
- (2) liaison activities relating to the foreign enterprise’s product sales, service provision, domestic procurement and domestic investment.”
Il quadro normativo di riferimento in materia è stato reso, nell’ultimo anno, particolarmente stringente e rigoroso, nel tentativo di porre un argine ai molteplici abusi di questa forma di investimento in Cina posti in essere negli ultimi decenni ad opera di imprese estere che utilizzavano i propri uffici di rappresentanza in loco come delle vere e proprie filiali operative.
Avv. Marco Carone
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Carone & Partners
COME SI FA
La procedura per l’apertura dell’ufficio di rappresentanza a Pechino si articola, essenzialmente, nelle seguenti fasi:
- deposito della documentazione richiesta presso l'Administration for Industry and Commerce (AIC) di Pechino;
- ottenimento della business license;
- ottenimento del certificato di registrazione;
- ottenimento dei timbri presso il Public Security Bureau (PSB);
- richiesta dell'Organization Code License da parte del Technical Supervision Bureau (TSB)
- registrazione presso il Local Taxation Bureau;
- registrazione presso la State Administration of Foreign Exchange (SAFE);
- apertura di conto corrente in RMB ed Euro/USD;
- registrazione presso l'ufficio statistico.
- domanda di registrazione;
- lettera, firmata dal legale rappresentante della società, intesa a descrivere brevemente la società italiana e le attività che l’ufficio di rappresentanza si propone di svolgere;
- estratto camerale della società italiana attestante la sua esistenza da almeno due anni;
- statuto della società italiana;
- delibera di nomina del chief representative;
- lettera di referenze bancarie;
- contratto di locazione relativo agli spazi che ospiteranno l’ufficio;
- curriculum vitae del chief-representative e dei representatives (nota bene: alcuni uffici dell'AIC non richiedono tali documenti);
- copia del passaporto ed almeno 4 fotografie per ciascun membro dell'ufficio.
- registrazione presso l'AIC: 5 - 10 giorni lavorativi;
- ottenimento dei timbri: 2 giorni lavorativi;
- ottenimento dell'institutional code certificate: 3-4 giorni lavorativi;
- registrazione presso le autorità fiscali, il SAFE e l’ufficio statistico: 7-8 giorni lavorativi.
In concreto, però, è opportuno considerare gli ulteriori tempi necessari per la collazione della documentazione richiesta e la traduzione e legalizzazione di alcuni documenti.
In seguito all’introduzione, nel 2010, di nuove restrizioni all’apertura degli uffici di rappresentanza, è ora necessario che l'impresa estera sia stata costituita da almeno due anni. Inoltre, la registrazione va rinnovata con cadenza annuale e ciascun ufficio può avere un numero massimo di representatives, incluso il chief representative, non superiore a quattro.
In seguito all’introduzione, nel 2010, di nuove restrizioni all’apertura degli uffici di rappresentanza, è ora necessario che l'impresa estera sia stata costituita da almeno due anni. Inoltre, la registrazione va rinnovata con cadenza annuale e ciascun ufficio può avere un numero massimo di representatives, incluso il chief representative, non superiore a quattro.
CHI
L'apertura di un ufficio di rappresentanza in Cina è ancora la scelta più appropriata quando la società straniera intende semplicemente sondare le opportunità del mercato, o eseguire attività di mero supporto per la casamadre, senza effettuare operazioni direttamente generatrici di profitto sul territorio cinese.
Le autorità cinesi, tuttavia, stanno progressivamente manifestando un favor normativo per altre forme giuridiche di investimento estero in Cina, come ad esempio la WOFE.