Società Cooperativa cooperative a mutualità prevalente: definizione
Le cooperative a mutualità prevalente svolgono la loro attività in maniera prevalente a favore dei soci, utenti di beni o servizi o consumatori. Esse devono essere registrate in un albo apposito presso cui ogni anno devono essere depositati i relativi bilanci e, nello svolgimento della propria attività, si servono soprattutto degli apporti di servizi o beni da parte dei soci, oltre che delle loro prestazioni lavorative. Tali cooperative, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2512 del codice civile, sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio del 2004, dopo essere state introdotte con il d. lgs. n. 6 del 2003. Come si può dedurre, è il concetto di prevalenza a identificare le cooperative a mutualità prevalente, ma per scoprire in quali occasioni si possa parlare di mutualità prevalente occorre fare riferimento ai criteri per la definizione della prevalenza individuati dall'articolo 2513 del codice civile.
Come si riconoscono le società cooperative a mutualità prevalente?
La definizione di prevalenza a cui si fa riferimento nell'articolo 2513 del codice civile prevede che la condizione di prevalenza debba essere documentata dai sindaci e dagli amministratori nella nota integrativa al bilancio, in cui deve essere messo in evidenza che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del costo del lavoro complessivo, tenendo conto delle altre forme di lavoro che hanno a che fare con lo scopo mutualistico. Nella nota integrativa al bilancio, inoltre, deve essere specificato che i ricavi ottenuti dalle vendite dei beni e dalle prestazioni dei servizi verso i soci sono superiori al 50% dei ricavi complessivi e che il costo della produzione per i beni conferiti dai soci e per i servizi ricevuti dai soci è superiore al 50% del costo complessivo delle materie prime e delle merci acquistate e dei servizi. Perché si possa parlare di società cooperative a mutualità prevalente, non è necessario che si verifichino tutte e tre le condizioni, ma ne è sufficiente una sola.
I sindaci e gli amministratori delle cooperative.