Assunzione del lavoratore comunitario: definizione
L'assunzione di un lavoratore comunitario deve seguire gli stessi adempimenti ordinari che sono previsti per l'assunzione di un lavoratore italiano. I cittadini dell'Unione Europea, infatti, hanno il diritto di soggiornare e di circolare nel nostro Paese potendo svolgere qualsiasi genere di attività lavorativa, sia essa subordinata o autonoma, senza alcuna differenza rispetto alle condizioni applicate per i cittadini italiani. Di conseguenza, un datore di lavoro può instaurare con un lavoratore comunitario qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, sia stagionale, sia domestico, sia subordinato a tempo indeterminato, sia subordinato a tempo determinato, senza problemi di alcun genere.
Come si deve comportare il datore di lavoro?
Gli obblighi da rispettare sono gli stessi che entrano in gioco nel momento in cui si ha a che fare con un lavoratore italiano. Il datore di lavoro, nello specifico, è tenuto a comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego della provincia in cui l'attività lavorativa si svolge, entro il giorno precedente l'inizio, anche se si tratta di un giorno festivo. La comunicazione deve essere effettuata tramite il sito www.lavoro.gov.it/co, per via telematica: è indispensabile accreditarsi al servizio informativo della regione di riferimento, per poi compilare il modulo Unificato Lav. Questo modulo prevede una comunicazione unificata, poiché essa sarà trasmessa all'Inail e all'Inps direttamente dal centro per l'impiego; è indispensabile, comunque, conservare la ricevuta elettronica su cui è riportata la data di spedizione della domanda.
Di quali documenti ha bisogno il lavoratore comunitario per essere assunto?
Ai fini dell'assunzione, il cittadino comunitario deve disporre di una carta di identità valida per l'espatrio o di un passaporto, oltre che di un codice fiscale. Se il soggetto non possiede il codice fiscale, esso può essere richiesto presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
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