
Gli studi legati e il singolo avvocato potranno compensare i debiti fiscali attraverso i crediti maturati con l’attività di patrocinio gratuito. Il Ministero della Giustizia ha rettificato la percentuale divulgata il 3 ottobre 2016 e riguardante il patrocinio gratuito per gli avvocati.
La norma autorizza la compensazione di crediti riconducibili all’attività di avvocato-difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato senza consentire una distinzione tra l’avvocato che esercita la professione individualmente o in forma associata e societaria, entrambi chiamati ad esercitare la difesa personalmente.
La Circolare ministeriale precisa che, se la prestazione professionale è resa da un avvocato parte di uno studio associato, il soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi fiscali è l’ente stesso e non il singolo: in caso contrario, ci sarebbe una disparità nel trattamento di professionisti dello stesso ambito e che maturano lo stesso credito di compensazione.
Fonte e approfondimento: www.leggioggi.it