
Le telefonate dai call center si caratterizzano per essere insistenti, ripetute e spesso intrusive, specie per gli orari di ricezione. Eppure non costituiscono reato di molestia penalmente rilevante.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con tre sentenze: la numero 38224/2017, 38225/2017 e 38226/2017.
Le telefonate commerciali ricevute dagli utenti non si configurano come molestie telefoniche: un operatore di telemarketing non commette un reato perseguibile dall’articolo 660 del codice penale perché le continue chiamate hanno lo scopo di pubblicizzare e vendere prodotti e servizi, e non quello di recare danno al destinatario della telefonata.
Non sono tardate le critiche alle sentenze che sottolineano la mancanza di una normativa che limiti le pratiche di telemarketing estremo. Quello, per esempio, seguito da grossi gruppi commerciali per riconquistare clienti passati alla concorrenza e costretti, adesso, a rivedere le proprie strategie di marketing.
Fonte e approfondimento: news.biancolavoro.it