
Secondo la sentenza n. 390/2016 del CNF – Consiglio Nazionale Forense – pubblicata sul sito istituzionale il 17 giugno 2017, l’avvocato che chiede di lavorare gratis per avere notorietà attraverso le vicende dei suoi assistiti commette un illecito disciplinare perché trasgredisce il codice deontologico.
Nel caso specifico, non si può giustificare il lavoro gratuito di un avvocato con l’adesione alla normativa Bersani: quest’ultima consente non una pubblicità indiscriminata ma la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, i prezzi, i contenuti e altre condizioni di offerta dei servizi professionali, per orientare razionalmente le scelte di chi si rivolge a un avvocato.
Fonte e approfondimento: www.codicedeontologico-cnf.it