
Il 16 giugno scade il termine per versare quanto dovuto per Imu e Tasi, ma come si fa il calcolo di Imu e Tasi in caso di cambio residenza durante l’anno di riferimento fiscale?
La risposta è semplice perché resta valido il principio generale secondo il quale il pagamento di Imu e Tasi è relativo all’immobile di proprietà in cui coincidono indirizzo di residenza ed effettiva presenza dell’interessato.
Se il proprietario trasferisce altrove la propria residenza, il pagamento delle due tasse è commisurato al tempo, in mesi, trascorsi nella precedente casa; se invece il cambio di residenza è previsto e burocraticamente svolto ma il contribuente risiede fisicamente nella precedente casa lasciando l’altra disabitata, è previsto l’obbligo di pagamento di Imu e Tasi con aggiunta dell’aliquota della seconda casa definita dal proprio Comune.
Fonte e approfondimenti: www.fiscoetasse.com.