Apertura cassette di sicurezza del de cuius senza imposta di registro. Per il verbale che il notaio o il funzionario del fisco deve redigere per legge non c'è obbligo di registrazione. È questa la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 2/E di ieri, che chiarisce l'applicabilità del registro al documento di inventario predisposto al momento dell'apertura di una cassetta di sicurezza appartenente a un soggetto deceduto. L'art. 48 del dlgs 346/1990 prevede infatti che, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, le cassette possano essere aperte solo in presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria o di un notaio, chiamato a redigere l'inventario per individuare con certezza la qualità e il valore del contenuto (che fa parte dell'attivo ereditario). Secondo la Direzione regionale delle Entrate che ha presentato la richiesta di consulenza giuridica, il verbale deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, in quanto rientra tra gli atti elencati dall'art. 11 della Tariffa, prima parte allegata al dpr 131/1986 (Tur). Dal punto di vista giuridico, infatti, il verbale redatto al momento dell'apertura costituisce un atto pubblico. Ciò comporta una presunzione di fedeltà ed esattezza fino a querela di falso. E se è vero che l'art. 11 della Tariffa allegata al Tur dispone che gli atti pubblici sono soggetti all'imposta fissa di 168 euro, è altrettanto vero che sono previste alcune eccezioni. Una di queste riguarda gli atti «per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione». Secondo le Entrate, ricade il verbale di inventario della cassetta di sicurezza, che è finalizzato «a esigenze di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria al fine di evitare che i beni appartenenti al de cuius sfuggano all'imposizione».
Accise. Con la risoluzione n. 3/E di ieri, le Entrate hanno istituito il codice tributo per il versamento, da parte dei produttori di tabacchi lavorati, delle somme dovute ai Monopoli per la fornitura dei contrassegni statali che legittimano la circolazione dei «pacchetti». Il codice da utilizzare è «2856».