
Con Risoluzione n.64 del 30 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che la tassa di soggiorno pagata alle strutture ricettive presenti sui territori in cui vige tale imposta deve essere versata al Comune di appartenenza tramite il modello F24 usando gli stessi codici tributo previsti per il versamento del contributo di soggiorno a favore di Roma Capitale.
I codici tributo si trovano nella sezione “IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice catastale del comune. A oggi, 1 giugno 2017, i codici tributo per la tassa di soggiorno possono essere usati solo per versamenti a favore dei Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e visibili sul sito delle Entrate nella “Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi”.
Fonte e approfondimenti: www.fiscoetasse.com