
La sentenza 10713 del 24 maggio scorso della Cassazione sancisce che l’inibitoria alla banca di non applicare anatocismo include anche l’obbligo di restituire le somme ai clienti. Gli ermellini si sono così pronunciati in merito al ricorso di un istituto di credito che pretendeva di non pagare nulla ai clienti cui era stato riconosciuto che avessero subito anatocismo. La banca aveva sfruttato una piega della legge, sostenendo che una pronuncia di questo tipo non implichi una restituzione delle somme.
La class action condotta contro l’istituto di credito ha però dato ragione in toto ai correntisti. L’associazione dei consumatori ha sostenuto che l’inibizione di una condotta significa necessariamente interrompere il comportamento illegittimo. L’inibitoria, infatti, è uno strumento giuridico che consente di adottare anche misure atipiche, ovvero non codificate dalla legge ma tagliate su misura per la maggiore tutela possibile del consumatore. Nello specifico, quindi, le banche devono ricalcolare gli interessi, stornando l’anatocismo, e restituire la cifra in eccesso ai correntisti danneggiati.