Il Ministero dello sviluppo economico ha diramato nuove istruzioni operative relative alla cosiddetta Sabatini-ter per l’acquisto di beni strumentali. La verifica dei poteri di rappresentanza, qualora ne venga fatta specifica richiesta, del soggetto firmatario per l’accreditamento delle banche ancora non aderenti alla convenzione può essere integrata con uno statuto o una recente visura ordinaria rilasciata dalla camera di commercio competente da cui risulti la sua capacità di legale rappresentante o un’apposita delibera del consiglio di amministrazione già iscritta nel libro dei verbali.
Nel caso in cui il firmatario non sia né il legale rappresentante della banca (o società di leasing) né una persona autorizzata dal cda è necessaria un’apposita procura con cui si conferiscono i poteri di firma a un determinato delegato. Nella procura devono essere specificati i documenti su cui questi può apporre la firma. Rimane fermo l’onere, per gli istituti di credito o gli intermediari finanziari che abbiano già provveduto a inviare il modulo di adesione, di inviare al ministero dello sviluppo economico la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza.
