
Prendono corpo anche i particolari relativi alla procedura del bail-in. Con la circolare 5/16 di Assosim, si rende noto che i pronti contro termine non saranno del tutto inclusi nella procedura di salvataggio degli istituti di credito. In particolare, nel caso in cui il valore dei titoli “trasferiti a garanzia” sia inferiore al controvalore del pronti contro termine, il cliente in sede di risoluzione dovrà escludere dai crediti vantati nei confronti della banca il differenziale tra il valore di vendita e quello di acquisto sancito dalla banca stessa.
I pronti contro termine che non saranno del tutto coinvolti nelle procedure di bail-in sono quelli “non branded”, cioè non emessi direttamente dall’ente o dalla società che si collega all’istituto di credito. Nel caso, invece, di prodotti “branded”, i titoli a garanzia del finanziatore saranno assoggettabili al salvataggio interno secondo l’ordine previsto dall’articolo 52 del dlgs 180/2015 che stabilisce l’ordine (ranking) in cui devono essere rimborsati i titoli.