La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto il divieto, a prescindere dall’importo, di pagare in contanti i canoni di locazione di unità abitative (residenze: abituale, turistiche, studentesche, transitorie), con esclusione delle case popolari.
Ma c’e’ una novità. Il Ministero dell’Economia ha precisato, tramite parere, che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni antiriciclaggio di cui al dlgs 231/2007 in materia di pagamenti in contanti dei canoni di locazione di unità abitative, rileva unicamente il limite stabilito della soglia dei 1.000 euro. Tuttavia, per chi paga l’affitto in contanti per una cifra inferiore ai 1000 euro, sarà forse disposta una sanzione di natura tributaria. Nel caso di alloggi popolari, inoltre, ai fini dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali, i pagamenti in contanti devono risultare da documentazione “chiara, inequivoca e idonea”.
Il Ministero dell’Economia ha chiarito le modalità per garantire comunque la tracciabilità dei pagamenti in contanti. La tracciabilità, riporta Italia Oggi, “può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purchè chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.”.