La questione era stata sollevata dai giudici polacchi in relazione a una controversia fra l'amministrazione finanziaria e un'impresa che fornisce ad operatori economici un servizio complesso di stoccaggio merci che include il ricevimento delle merci in magazzino e la sistemazione nelle aree di stoccaggio, la custodia, l'imballaggio per i clienti, la consegna, lo scarico e il carico; per alcuni clienti, inoltre, la società provvede anche al reimballaggio in confezioni singole del materiale consegnato in blocco. L'impresa riteneva che tali servizi dovessero considerarsi soggetti all'Iva nel paese di stabilimento del committente, in base alla regola generale di localizzazione delle prestazioni, mentre secondo l'amministrazione si tratterebbe di servizi relativi ad un bene immobile, tassabili in Polonia secondo il criterio speciale che attribuisce rilievo al luogo in cui si trova l'immobile.
I giudici nazionali decidevano di demandare la questione alla corte di giustizia Ue, che nella sentenza sopra richiamata osserva che occorre anzitutto stabilire se, nel caso in esame, si è in presenza di una prestazione unica oppure di prestazioni distinte e indipendenti, ricordando che si versa nella prima ipotesi quando i diversi elementi della prestazione complessa sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale, oppure quando è individuabile una prestazione principale, rispetto alla quale le altre hanno funzione accessoria.
Nella fattispecie, lo stoccaggio delle merci costituisce, in linea di massima, la prestazione principale, mentre il ricevimento, la sistemazione, la consegna, lo scarico e il carico delle merci configurano soltanto prestazioni accessorie perché per la clientela non hanno una finalità propria. Ciò non vale però per il reimballaggio in confezioni singole delle merci consegnate in blocco, che deve considerarsi una prestazione principale autonoma in tutti i casi in cui il nuovo confezionamento non è indispensabile per garantire un migliore stoccaggio delle merci.
Occorre ora stabilire se tale prestazione principale sia qualificabile come relativa ad un bene immobile oppure no, onde individuare il luogo dell'operazione. Ricorre la prima circostanza quando la prestazione è collegata a un bene immobile espressamente determinato ed ha per oggetto il bene immobile stesso. Ciò si verifica, in particolare, qualora un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato come elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne costituisce un elemento centrale e indispensabile. Pertanto, una prestazione di stoccaggio come quella in esame nel procedimento principale, che non può essere considerata relativa alla sistemazione, alla gestione o alla valutazione di un bene immobile, può rientrare nell'ambito di applicazione del criterio speciale soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.
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