
Le pene alternative. A essere disciplinata in prima battuta la possibilità di sospendere non solo il procedimento penale nei confronti degli imputati irreperibili, ma anche nei confronti di tutti gli accusati di reati di minore gravità. Per questa categoria infatti, è prevista la sostituzione del processo con la messa alla prova dell'imputato. L'applicazione dell'istituto, derivante dalla omologa probation di origine anglosassone utilizzata per i reati commessi dai minorenni, può essere richiesta dall'imputato personalmente o a mezzo procuratore speciale ma, sempre e comunque, entro determinati termini variabili a seconda del tipo di procedimento. Per renderlo possibile, verrà aggiunto al codice penale (c.p.) l'art. 168-bis, in base al quale, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria o con reclusione fino a 4 anni, nonché per i reati in relazione ai quali è ammessa la citazione diretta a giudizio, l'imputato può chiedere la messa alla prova. L'applicazione della misura comporta condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato e, ove possibile, misure risarcitorie. In base alla natura dell'istituto, l'imputato è affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma ad hoc, consistente in un lavoro di pubblica utilità (prestazione non retribuita a favore della collettività con durata minima di 30 giorni) o in una attività di volontariato. Il programma prevede inoltre anche casi di possibili limitazioni della libertà di dimora o di frequentazione di determinati locali, oltre che la sottoposizione, ove necessario alle apposite cure. Prevista invece con il nuovo 168-ter c.p. l'introduzione della sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di messa alla prova. Se la misura si conclude con esito positivo, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie. È poi stabilita la revoca della messa alla prova (art. 168-quater c.p.) in caso di grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento, o alle prescrizioni imposte dal giudice. Nel caso poi, che la richiesta di messa alla prova venga rigettata, è ammesso ricorso per Cassazione da parte dell'imputato, del pm o della stessa persona offesa. Il ricorso, però, non produce effetti sospensivi. La richiesta è comunque riproponibile in giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Pene alternative. Il governo è inoltre delegato a introdurre nell'ordinamento pene detentive non carcerarie, come la reclusione o l'arresto presso il domicilio, di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, sulla base di specifici principi e criteri direttivi. I criteri stabiliti nella delega prevedono che il giudice, tenuto conto dei criteri di gravità del reato, possa applicare la reclusione domiciliare presso l'abitazione del condannato o altro domicilio, in misura pari alla pena irrogata per i delitti puniti con la detenzione fino a sei anni.
Per quanto riguarda la durata degli arresti domiciliari, durante i quali sono ammessi controlli a mezzo di dispositivi elettronici, questa potrà variare da un minimo di cinque giorni, fino ad un massimo di tre anni, nei casi in cui venga somministrata come pena detentiva principale. È infine previsto che, sia la reclusione che gli arresti domiciliari, possano essere sostituiti con reclusione o arresto sia nel caso di indisponibilità di un'abitazione o altro domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato sia nel caso in cui il condannato non rispetti le prescrizioni impartite. Resta infine fermo il concetto che l'allontanamento non autorizzato dal domicilio equivale ad evasione.
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