La quattordicesima mensilità
A partire dall'anno 2007, in seguito alla cosiddetta riforma del Welfare voluta dall'allora governo Prodi (art. 5, commi da 1 a 4, della legge n. 127/2007), a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell'anzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14ª mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps. A tal fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Come è noto, la suddetta somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria; il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
No Irpef
La somma aggiuntiva (nota ormai come 14ª) non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali.
