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Accatastamento tardivo: sanzioni non per tutti

del 29/06/2013
di: di Cinzia De Stefanis
Accatastamento tardivo: sanzioni non per tutti
Le sanzioni per il tardivo accatastamento dei fabbricati rurali valgono solo per gli edifici che, al momento della scadenza del termine del 30 novembre 2012, erano ancora in possesso dei requisiti di ruralità ed erano ancora iscritti nel catasto terreni. Il chiarimento è arrivato con la circolare del 18 giugno 2013 prot. n. 7092 della direzione centrale Catasto e cartografie dell'Agenzia del territorio su richiesta del Consiglio nazionale dei geometri. Ricordiamo che se il proprietario non ha accatasto i fabbricati rurali il 30 novembre 2012 può richiedere il pagamento della sanzione ridotta per ravvedimento operoso (dal 1 marzo al 31 novembre 2013 ) ed è tenuto a versare 129,00 euro per ogni unità immobiliare. Al contrario se il proprietario non richiede il pagamento della sanzione ridotta per «ravvedimento operoso», l'Agenzia provvede a emettere «verbale per irrogazione della sanzione per mancato rispetto del termine», e l'importo minimo da pagare ammonta ad euro 344,00 per unità immobiliare. La sanzione ridotta va richiesta dal professionista e pagata contestualmente alla presentazione del Docfa. I tecnici del Territorio ricordano che in base all'articolo 13, comma 14-ter e successive modifiche, del decreto legge 6 dicembre 2011 (manovra salva-Italia) il termine per accatastare i fabbricati rurali al catasto edilizio urbano è scaduto il 30 novembre 2012. Le pratiche di accatastamento presentate in data successiva devono quindi essere sanzionate. Il comma 14-ter dell'art. 13 del dl n. 201 del 2011, stabilisce infatti che «i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni…, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701». Dato che alcuni uffici territoriali catastali hanno applicato le stesse sanzioni anche per gli accatastamenti tardivi dei fabbricati ex rurali o che avevano perso il requisito di ruralità prima del 30 novembre 2012, il Consiglio nazionale dei geometri ha richiesto un chiarimento ufficiale.

La Direzione centrale Catasto e cartografia ha puntualizzato e chiarito che la scadenza e le conseguenti sanzioni il ritardo della dichiarazione al catasto edilizio urbano, applicate ai fabbricati rurali che al 30 novembre 2012 risultavano ancora in possesso dei loro requisiti ed iscritti al catasto terreni. Al contrario, spiega la Direzione centrale catasto e cartografia, le sanzioni non valgono per gli edifici ex rurali o che hanno perso i requisiti di ruralità prima del 30 novembre 2012. Concludendo , l'agenzia del Territorio ha quindi ribadito che i fabbricati rurali in possesso del requisito di ruralità dovevano essere accatastati entro il 30 novembre 2012.Al contrario, i fabbricati ex rurali sono sempre accatastabili entro trenta giorni o dopo cinque anni dal momento in cui perdono i requisiti di ruralità.

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COMMENTI

Enrico Oemi

18/04/2024 19:20:23

Per chi vuole effettuare un sopralluogo su un fabbricato di cui non conosce la collocazione geografica per verificarne le condizioni e quindi la necessità o meno di accatastare, suggerisco questo servizo:

www.catamaps.it

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