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Dichiarazioni successorie senza estratti catastali

del 14/02/2013
di: Roberto Rosati
Dichiarazioni successorie senza estratti catastali
Dichiarazioni di successione più leggere: i contribuenti non devono più allegare gli estratti catastali, perché le relative informazioni possono essere acquisite d'ufficio da parte dell'Agenzia delle entrate. Lo stabilisce la risoluzione n. 11/E dell'Agenzia, emanata il 13 febbraio 2013 in risposta ad alcune richieste di chiarimento circa la persistenza o meno dell'obbligo sancito dall'art. 30 del dlgs n. 346/90, secondo cui alla dichiarazione di successione devono essere allegati gli «estratti catastali», al fine di consentire l'esatta identificazione degli immobili caduti in successione. La risoluzione osserva che l'art. 43, comma 1, del dpr 445/2000, come modificato dalla legge n. 183/2011, fa obbligo alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di acquisire d'ufficio non solo le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti autocertificabili, ma tutti i dati e i documenti in possesso delle amministrazioni stesse. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del dl n. 16/2012, non possono però formare oggetto di dichiarazione sostitutiva di parte le certificazioni rilasciate dagli uffici dell'Agenzia del territorio. Di conseguenza, per i certificati ipotecari o catastali l'Agenzia ritiene che non trovi applicazione l'obbligo di non accettare o richiedere certificati da parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi. Ciò premesso, l'Agenzia osserva che, a decorrere dal 30 giugno 2012, anche per i dati attestati dai certificati catastali vale quanto previsto dal comma 1 del citato art. 43 in ordine all'acquisizione d'ufficio dei dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, l'art. 6 della legge n. 44/2012, di conversione del citato dl n. 16/2012, al comma 5-bis prevede che le agenzie fiscali e gli agenti della riscossione, per l'espletamento dei compiti istituzionali, accedono ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio (ora incorporata nell'Agenzia delle entrate), nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali. Pertanto, stante il descritto quadro normativo, la risoluzione conclude che l'acquisizione dei dati degli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, per cui i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione stessa gli «estratti catastali».

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