
La vertenza trae origine dalla richiesta di oltre .72.000 con cui la società di riscossione dei tributi del comune di Mantova, liquidava la tariffa sui rifiuti per gli anni ricompresi tra il 2005 e il 2008 a un'azienda agricola florovivaistica della provincia mantovana. Già nel ricorso introduttivo il contribuente aveva palesato la sua condizione di imprenditore agricolo esercente l'attività di produzione e vendita di prodotti florovivaistici, con l'utilizzo di serre e una vasta estensione di terreno agricolo. La Commissione provinciale valorizzava la qualità di imprenditore agricolo del ricorrente e accoglieva il ricorso; riteneva, tuttavia, assoggettata a tassazione una porzione di 500 mq. di serre stabili non aventi destinazione agricola (per ammissione stessa del ricorrente) in quanto adibite alla vendita della produzione. I giudici regionali non hanno avuto dubbi, e hanno confermato l'esclusione dell'attività florovivaistica agricola dall'imposizione sulla raccolta dei rifiuti. Il Collegio ha raggiunto la pronuncia dopo aver verificato tutte le norme e le disposizioni relative alle leggi nazionali ed alle disposizioni sui regolamenti espressamente approvati, nello specifico, dal comune di Mantova. «Ciò premesso», si legge nella sentenza, «l'articolo 15 del regolamento del 5 febbraio 2003 stabilisce la non assoggettabilità a tariffa dei locali delle costruzioni rurali non abitative utilizzate per l'esercizio d'impresa, mentre l'articolo 15 del regolamento 21 marzo 2006, amplia detta esenzione alle aree ed ai locali adibite alla vendita e alla esposizione dei prodotti, come fiori e piante, provenienti dall'attività agricola». «Per quanto attiene la natura dei rifiuti», osserva il collegio, «questa è da ritenersi agricola in ragione della circostanza che sono prodotti da un coltivatore diretto in zona agricola». La Commissione conclude considerando che anche il regolamento per i servizi di igiene ambientale del 26 ottobre 2006 dello stesso comune di Mantova preveda come i rifiuti agricoli non possono essere assimilati ai rifiuti urbani (articolo 1) e siano, quindi, esclusi dal regime di riferimento.
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