È quanto affermato dalla Suprema corte di cassazione, con la sentenza numero 27207 del 20 giugno 2013.
Confermando la condanna a carico di un 50enne di Trieste, la quinta sezione penale del Palazzaccio ha sancito che «integra il concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il consulente della società che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore e degli amministratori della società, concorra all'attività distrattiva posta in essere da questi ultimi, progettando e portando a esecuzione la conclusione di contratti (nella specie affitto di azienda) privi di effettiva contropartita e preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito del creditori».
Sulla svendita dell'azienda, che per la Cassazione è una condotta distruttiva, in sentenza si legge che «il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate in favore della curatela. Ne consegue che costituisce condotta idonea a integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo».
Dunque la Cassazione ha reso definitiva la condanna per bancarotta fraudolenta a carico di un consulente che aveva partecipato insieme agli amministratori a un affitto dell'azienda sottocosto.
